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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 32 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

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1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.

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2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.

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4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o

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4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dal funzionario della Banca d'Italia secondo le

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1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo

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4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i

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4. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione

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3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro

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l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

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1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di

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sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

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1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li

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6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli

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prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere

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, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i

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della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello

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ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in

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. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

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5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine

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. Al fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari, entro il medesimo termine di venti giorni la Banca d'Italia può differire

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nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello

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6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati

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dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione

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degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese; entro il medesimo termine

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amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno

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1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili

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2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della

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l'ufficio del registro delle imprese; nello stesso termine i commissari depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi

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opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari

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testo integrale del decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, è pubblicato, entro il termine di trenta giorni dalla

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